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FUNZIONI STRUMENTALI
I cambiamenti delle politiche formative, le innovazioni continue sul piano istituzionale, le nuove domande sociali e culturali chiedono una riorganizzazione di tutto il sistema scolastico. Esso ha bisogno di una molteplicità di figure differenziate, con notevoli competenze professionale, in grado di attuare, anche, gli scopi delle riforme. Le funzioni obiettivo, chiamate ora strumentali, da assegnare a docenti disponibili e competenti, per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola autonoma, possono ancora essere considerate come il primo passo verso una reale differenziazione di profili che la scuola dell'autonomia richiede con sempre crescente sollecitudine. L'art. 28 del precedente contratto aveva individuato quattro aree di competenze, articolabili in specifiche funzioni (all. 3 al c.c.n.i./1999) volte al raggiungimento degli obiettivi connessi con
1. il coordinamento della didattica (gestione del Piano dell'offerta formativa),
2. con la formazione in servizio (sostegno al lavoro dei docenti),
3. con tutto il sistema di accoglienza e di orientamento (interventi e i servizi per gli studenti)
4. nonché con i rapporti nel territorio (attuazione di progetti formativi d'intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola) per la realizzazione di un ambiente formativo pienamente integrato.
Nell'area della Gestione del Piano dell'offerta formativa erano collocabili funzioni di
1. coordinamento delle attività del POF,
2. progettazione curricolare,
3. valutazione delle attività del POF,
4. cura dei rapporti tra la scuola e le famiglie.
Più articolata si presentava, invece, la seconda area, quella del sostegno al lavoro dei docenti. Venivano, infatti, suggerite funzioni di
5. analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento;
6. di accoglienza dei nuovi docenti;
7. di produzione dei materiali didattici;
8. di coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca;
9. di cura della documentazione educativa;
10. di coordinamento nella scuola dell'attività di tutoraggio connessa con la formazione universitaria.
Dall'esperienza diffusa in questi anni abbiamo rilevato che su questa area sono state designate più figure, considerando la diversità e la varietà degli incarichi proposti.
L'area degli interventi e servizi per gli studenti ha avuto applicazioni diverse fortemente caratterizzate dalla tipologia e dall'ordine di scuola. Essa prevedeva funzioni di
11. coordinamento delle attività extracurricolari,
12. coordinamento e gestione delle attività di continuità,
13. orientamento e tutoraggio,
14. coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero.
Nelle istituzioni autonome della scuola di base (direzione didattiche e istituti comprensivi) la quarta area -attuazione di progetti formativi d'intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola- ha avuto un ruolo più marginale rispetto ad altre.
Essa era mirata infatti al
15. coordinamento dei rapporti con enti pubblici o aziende per la realizzazione di stage formativi;
16. coordinamento delle attività scuola-lavoro e di stage;
17. coordinamento delle attività con la formazione professionale.
Con il rinnovo del contratto per il quadriennio 2002/05 le OO.SS. e l'ARAN hanno ritenuto di poter superare la rigidita di tale ripartizione liberalizzando le scelte.
Tutti riconoscono, infatti, che la funzione di insegnamento-apprendimento costituisce il vero DNA del patrimonio professionale dei docenti e la fondamentale risorsa per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola
Le funzioni "strumentali", non costituiscono, al momento, una corsia privilegiata per nuovi profili di carriera, ma solo alcune responsabilità di tipo gestionale-organizzativo, che si aggiungono alle quotidiani attività d'aula. La retribuzione non consiste più nel compenso fisso (pari a 3 milioni di vecchie lire) ma viene definita nel contratto di istituto, in base:
1. risorse complessive assegnate per tale scopo;
2. numero delle funzioni attivate
3.tenendo eventualmente anche conto dell'impegno richiesto per ciascuna di esse.
Ciò naturalmente comporta responsabilità più forti da parte della scuola autonoma, la quale è chiamata a definire l'ammontare dei compensi in base ai parametri suddetti, approfondire preventivamente il livello di impegno e di responsabilità che l'espletamento delle funzioni "strumentali"comporta. In queste operazioni, per la negoziazione della parte economica, vanno coinvolte le RSU. Esse potrebbero incontrare preventivamente i docenti interessati, coloro che hanno svolto in precedenza la funzione, e magari anche coloro che potrebbero svolgerla in futuro, al fine di valutare le condizioni operative e quindi poter definire retribuzioni proporzionate sia alle aspettative sia alla disponibilità delle risorse.
Poiché le risorse attribuite a ciascuna scuola, ancora sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31/08/99, possono essere liberamente ripartite fra i docenti cui vengono assegnate i diversi incarichi, un Collegio potrebbe identificare anche un numero elevato di funzioni, con la conseguenza di un frazionamento di responsabilità e di una parcellizzazione delle risorse dedicate
Il Collegio può anche, democraticamente, operare una scelta non troppo diversa rispetto a quella già collaudata delle funzioni-obiettivo curvandola sulle proprie esigenze, indicando, in tal caso, un numero limitato di docenti, detentori di funzioni specifiche ben caratterizzate. In particolare si potrebbero prevedere:
1. un coordinamento che curi l'attività progettuale didattica dell'istituto (progettualità didattica interna);
2. un coordinamento che curi lo sviluppo professionale dei docenti (progettualità professionale);
3. un coordinamento per le iniziative e le attività in collegamento con il territorio (progettualità didattica esterna).
Naturalmente in ognuna di queste macro-aree potrebbero essere circoscritti aspetti specifici come risposta ad un domanda particolare di un determinato contesto scolastico.
Il nuovo contratto, quindi, non stabilisce più il numero delle funzioni ma, in sintonia con i bisogni di liberalizzare maggiormente le scelte autonome delle scuole, assegna le risorse corrispondenti al costo unitario di 1.549,37 euro. L'accreditamento delle risorse viene effettuato sulla base dei parametri noti:
Anno 2005-06 nel 5^ circolo Euro 9.240,45 pari a 580 ore (€ 15,91 l'ora !) per 12 insegnanti
Le risorse eventualmente non utilizzate possono essere impiegate l'anno successivo, con la medesima finalità. I collaboratori del dirigente, fino a un massimo di 2 unità, sono retribuiti con il fondo di istituto nella misura stabilita nel contratto di scuola e non possono cumulare il compenso per la funzione strumentale (art. 86, lettera "e").
Con l'art. 30 dell'attuale contratto si ribadisce che il compito di identificare le funzioni strumentali spetta al Collegio dei docenti, il quale si esprime sia sul numero e la tipologia delle funzioni da attivare sia sui criteri di attribuzione ed i nominativi dei docenti destinatari (L'art. 30: dice che le Funzioni strumentali sono "identificate con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari").Tenendo conto che i Collegi sono dei macro-organismi, che alle funzioni seguiranno i compensi, (materia di contrattazione in sede RSU), che i contesti di ogni singolo collegio sono assai diversi per maturità, capacità di condividere le scelte, senso di responsabilità professionale di ciascun operatore scolastico… la questione non può essere risolta con eccessive semplificazioni.
Riferimenti normativi L 24.12.2003, n. 350, art. 3; ccnl 24.07.2003, art. 3; cm 23.09.2002, n. 104; cm 03.10.2001, n. 145; dir 01.10.2001, n. 143; cci 01.08.2001; cm 01.09.2000, n. 651; cm 28.08.2000, n. 204; dir 16.08.2000, n. 202; nota 04.04.2000, n. 443/d; lcir 11.01.2000, n. 356/D; cm 04.11.1999, n. 263; dir 03.09.1999, n. 210; cci 31.08.1999, art. 17; cci 31.08.1999, art. 9; ccnl 26.05.1999, art. 28; ccnl 26.05.1999, art. 12; ccnl 04.08.1995;
Altri riferimenti normativi: artt. 12, (commi 3 e 4) e 28 del c.c.n.l. 26.05.1999; artt. 9, e 17 del c.c.n.i. 31.08.1999; art. 5, (comma 2, punto a), direttiva 03.09.1999, n. 210; c.m. 04.11.1999, n. 263; c.m. 22.11.1999, n. 148/D; doc. dell'Osservatorio trasmesso con nota 30.12.1999, n. 350/D; c.m. 11.01.2000, n. 356/D; nota 14.02.2000, prot. n. D7/391; nota 01.03.2000, prot. n. 397/D ; c.m. 04.04.2000, n. 443/D; nota allo staff nazionale 13.04.2000, prot. n. 451/D; nota 05.05.2000, n. 479/D; c.m. 24.05.2000, n. 494/D; direttiva 16.08.2000, n. 202; c.m. 28.08.2000, n. 204; c.m. 01.09.2000, n. 651/D.; c.c.n.i. annuale 01.08.2001; direttiva 01.10.2001, n. 143; c.m. 03.10.2001, n. 145; nota della Dir form. 17.12.2001, prot. n. 2489/A2; comunicazione di servizio, prot. n. 1056/E/1/A, c.m. 23.09.2002, n. 104; art. 30 ccnl 24.07.2003; art. 3, c. 88, legge 24.12.2003, n. 350, Direttiva 13.05.2004, n. 47; nota 29.10.2004, prot. n. 706; nota 29.10.2004, prot. n. 2631.
Scheda curata dal DS Cardano
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FUNZ.STRUM.
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POF
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DOCENTI
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FUNZ.STRUM.
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DOCENTI
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ORE
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POF
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ALUNNI
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TERRITORIO
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ORE
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BOFALO
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