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In riferimento all’oggetto, abbiamo la necessità di dotarci della figura professionale descritta, per il periodo dal 15-9-2007 al 14-9-2008.
L’incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà prevedere, per i QUATTRO plessi del 5^ C.D., i seguenti servizi:
1) Espletamento di tutti i compiti di cui all’art.9 del D.Lgs. 626/94:
a) proposizione delle misure preventive e protettive da applicare allo scopo di prevenire o ridurre i rischi;
b) elaborazione di eventuali nuove procedure di sicurezza;
c) realizzazione dei programmi di “Formazione” del personale;
d) partecipazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con il Datore di Lavoro e con il Rappresentante dei lavoratori, alla riunione annuale di consultazione in materia di tutela della salute e della sicurezza (art. 11, D.lgs. 626/94);
e) supporto tecnico per la gestione dei rapporti con il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori e con gli Enti Pubblici di controllo;
f) aggiornamento su nuove norme di legge emanate nell’ambito della Sicurezza, dell’Igiene, dell’Ambiente, riferite a strutture scolastiche;
g) controllo periodico dell’ambiente;
h) supporto professionale al Datore di Lavoro.
Le predette prestazioni saranno effettuate con visite periodiche.
2) Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, comprendendo:
a) Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale dovranno essere specificati l’organizzazione, i rischi residui e i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) L’individuazione delle misure di prevenzione e conseguenti alla valutazione medesima;
c) Il programma delle misure ritenute opportune, per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
3) Prove di attuazione del piano di evacuazione
Da effettuarsi almeno due volte l’anno per tutto il personale ed alunni dei vari edifici.
4) Informazione e formazione dei lavoratori (artt. 21 e 22 D.Lgs. 626/94)
Mediante la realizzazione di un corso di Aggiornamento della Formazione ed Informazione per il personale dipendente di codesto Istituto Scolastico, come previsto dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, da svolgersi tenendo in considerazione mansioni, compiti e responsabilità del personale, per un’adeguata formazione ed informazione nell’ambito della Sicurezza in occasione:
1. dell’assunzione;
2. dell’introduzione di nuove tecnologie e sistemi di lavoro;
3. dell’entrata in vigore di nuove normative;
4. dell’eventuale insorgenza di nuovi rischi, per gli alunni ed i dipendenti in genere, a causa di nuove condizioni di lavoro.
Il costo del servizio (pari o inferiore all’importo speso nell’anno precedente)sarà liquidato con pagamento di due rate semestrali, con decorrenza Marzo e Settembre 08, previo rilascio di idoneo documento fiscale.
La proposta per l’incarico predetto dovrà pervenire presso l’ufficio amministrativo di questo istituto, in forma cartacea, entro e non oltre le ore 12,00 del 13/9/2007.
In attesa di un Vs. cortese riscontro, si inviano distinti saluti.
- Gli interessati avranno cura di allegare all’offerta economica il proprio curriculum professionale integrato con l’indicazione dei corsi frequentati
- Sarà prevalente il pregresso impegno similare nelle scuole; la disponibilità e la reperibilita’ “ad horas”
Il Dirigente Scolastico Tommaso CARDANO
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n.195 contenente "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39".
Il D.Lgs. 195/93 è entrato in vigore il 13 agosto 2003, ed ha introdotto molte novità sia per i “nuovi” che per i “vecchi” incaricati a svolgere come dipendenti o consulenti esterni le figure di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) o di “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione” (ASPP) – cfr. artt. 8 e 9 del D.Lgs. 626/94.
Si ricorda che nulla cambia per coloro che sono Datori di Lavoro e svolgono direttamente i compiti di RSPP (art. 10 del D.Lgs. 626/94).
Requisiti per i “nuovi” RSPP e gli ASPP
Gli RSPP e gli ASPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, oltre che ad essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione (“nuovi” corsi), che devono essere adeguati alla natura dei rischi lavorativi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle specifiche attività lavorative. In aggiunta per gli RSPP i contenuti dei corsi dovranno comprendere anche nuovi argomenti di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di aggiornamento dovranno essere almeno quinquennali.
È compito della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definire le linee guida e i requisiti minimi dei corsi di formazione succitati e individuare i soggetti formatori abilitati, oltre a quelli previsti per legge dal decreto (le Regioni e le Province Autonome, le Università, l'ISPESL, l'INAIL, l'Istituto Italiano di Medicina Sociale, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, l'Amministrazione della Difesa, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, le Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro o dei Lavoratori o dagli Organismi Paritetici).
Requisiti per i “vecchi” RSPP e gli ASPP – Norma transitoria e clausola di cedevolezza
Gli RSPP e gli ASPP già in carica alla data del 13 agosto 2003 devono dimostrare di svolgere l’attività da almeno 6 mesi e conseguire un attestato di frequenza ai “nuovi” corsi di formazione entro il 13 agosto 2004. Qualora entro tale data, non si sia ancora provveduto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi, i “vecchi” RSPP e gli ASPP potranno frequentare i corsi non appena verranno attivati.
Il requisito di svolgere l’attività di RSPP o ASPP da almeno 6 mesi sarà dimostrato dagli atti aziendali quali ad esempio: formale nomina, comunicazione ex art. 8, comma 11, del D.Lgs. 626/94, indicazione della funzione svolta nel documento di valutazione dei rischi, contratto, lettera di incarico, o tramite ogni altra documentazione atta a dimostrare il periodo di attività richiesta.
Chi sarà nominato RSPP o ASPP tra il 13 agosto 2003 e il 13 agosto 2004, in attesa dei “nuovi” corsi (che dovrà comunque frequentare una volta istituiti), dovrà essere dotato di diploma di istruzione secondaria superiore ed aver frequentato corsi organizzati da enti e organismi pubblici o altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni, rispondenti al DM 16/01/97, il quale riporta i contenuti e le durate dei corsi di formazione per i Datori di Lavoro che assumono l’incarico di RSPP – 16 ore minime). Si sottolinea che anche questi corsi “transitori” dovranno essere organizzati da da enti e organismi pubblici o altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni.
Esclusione dai nuovi corsi di formazione
Sono esclusi dai nuovi corsi di formazione coloro che sono in possesso di *laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro". I succitati soggetti dovranno invece frequentare i corsi di formazione con periodicità quinquennale.
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale
UFFICIO VI - Formazione e aggiornamento personale della scuola
Prot. n. 2945 Bari, 26 marzo 2007 - Il dirigente: dr. Ruggiero Francavilla
1 - Ai sigg. dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Puglia - Loro Sedi
2 - Alla Regione Puglia Assessorato alla formazione professionale Settore Formazione Professionale - Viale Corigliano, 1 - 70123 Bari - Zona Industriale
OGGETTO: Decreto Legislativo 19.9.1994, n.626 e successive modifiche ed integrazioni. Atto di indirizzo e coordinamento in materia di formazione ed aggiornamento dei Responsabili e degli Addetti dei servizi di Prevenzione e Protezione
I corsi di formazione, a norma del comma 3 del citato art.2, sono organizzati da:
1- Regioni e Province autonome
2- Università
3- ISPESL
4- INAIL
5- Istituto italiano di medicina sociale
6- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
7- Amministrazione della Difesa
8- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
9- Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o degli organismi paritetici
10-altri soggetti formatori individuati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Su quest’ultimo punto è intervenuto l’Accordo della Conferenza Stato - Regioni del 26 gennaio 2006 (G.U. 14.2.2006, n.37), attuativo dell’art.2, commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 195/03, il quale, oltre ad una puntuale definizione dei contenuti dei singoli moduli formativi (da attivarsi entro un anno dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire entro il 14 febbraio 2007), ha individuato i seguenti ulteriori soggetti formativi:
a) le seguenti Amministrazioni statali e pubbliche, limitatamente al personale della Pubblica
Amministrazione centrale e periferica:
1- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
2- Ministero della salute
3- Ministero delle attività produttive
4- Ministero dell’interno (Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza)
5- FORMEZ
b) le seguenti istituzioni scolastiche statali, nei confronti del personale proprio e di altre scuole:
1- Istituti tecnici industriali
2- Istituti tecnici aeronautici
3- Istituti professionali per l’industria e l’artigianato
4- Istituti tecnici agrari
5- Istituti professionali per l’agricoltura
6- Istituti tecnici nautici
7- Istituti professionali per le attività marinare
c) gli ordini e i collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti.
A tali soggetti vanno aggiunti (punto 4.2 dell’Allegato 1 all’Accordo 26.1.2006) altri soggetti pubblici e privati in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere accreditati dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intendono operare, in conformità del modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma;
b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
1 E.n.A.I.P Puglia (autorizzazione n.95 del 09/02/2007)
2 INFORP (autorizzazione n.96 del 09/02/2007)
3 ITCA_FAP (autorizzazione n. 97 del 09/02/2007)
4 Associazione Formazione Salento (autorizzazione n.113 del 13/02/2007)
5 AGEFORM (autorizzazione n.114 del 13/02/2007)
6 ENFAP Puglia (autorizzazione n.283 del 14/03/2007)
7 Associazione FORMIDEA (autorizzazione n.284 del 14/03/2007)
8 IFOC (autorizzazione n.398 del 30/03/2007)
9 ASSIFORM (autorizzazione n.430 del 18/04/2007)
10 Uni.Versus Csei (autorizzazione n.431 del 18/04/2007)
11 CIFIR (autorizzazione n.517 del 16/05/2007)
12 Centro Studi ISFORP (autorizzazione n.593 del 30/05/2007)
13 Programma Sviluppo (autorizzazione n.594 del 01/06/2007)
Fine documento
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