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Le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa nel nuovo contratto
Ruolo del collegio docenti e ruolo della RSU nella contrattazione di scuola
Il contratto collettivo nazionale della scuola del 24 luglio 2003, all’art. 30, ha confermato l’istituto delle FUNZIONI STRUMENTALI al piano dell’offerta formativa (le ex funzioni obiettivo! ) introdotto dal precedente contratto del 1999, all’art. 28, e poi regolato nei dettagli dall’art. 37 del CCNI, sempre del 1999. Il nuovo contratto però ha profondamente revisionato l’istituto delle precedenti “funzioni obiettivo”. Rimane ferma la dotazione di risorse di ciascuna scuola così come calcolata in base all’applicazione dell’art. 37 commi 1 e 2 del CCNI/99. Quindi 4 per tutte le scuole dimensionate + 1 per gli Istituti secondari con più di 80 docenti e i circoli didattici con più di 800 alunni, + 1 per gli istituti verticalizzati o aggregati, + 1 per le scuole dove sono in funzione corsi per adulti o di formazione integrata o corsi serali o corsi presso gli ospedali o le carceri. Di conseguenza non spettano le ulteriori risorse dovute alla ridistribuzione, che è avvenuta con la contrattazione regionale, di quelle funzioni non attivate o rifiutate in talune scuole nell’anno 2002-2003, in quanto queste ritornano alle scuole originarie. Facciamo un esempio: se una scuola aveva diritto lo scorso anno a 5 funzioni obiettivo, di cui una destinata (solo come compenso!) al vicario, aveva diritto ad avere accreditate risorse pari a 15.000.000 ( 5 x 3.000.000 ) di vecchie lire e poteva retribuire 4 incarichi di funzioni obiettivo ed il vicario. Oggi invece, in quella stessa scuola, arriveranno 7.746,85 Euro ( il corrispondente dei vecchi 15.000.000 milioni di lire) finalizzate alle sole funzioni strumentali. Tali risorse sono vincolate all’attivazione delle funzioni strumentali e, se non utilizzate nell’anno di riferimento, andranno ad incrementare la dotazione dell’anno successivo, ma sempre per la stessa finalità. Occorre anche precisare che non è possibile utilizzare risorse del fondo per incrementare le risorse specifiche (né viceversa) e retribuire altre funzioni strumentali o incrementarne i compensi. Il contratto infatti mantiene solo due vincoli: non è possibile che l’incarico di funzione strumentale comporti l’esonero totale dall’insegnamento (art. 30 c. 2) e non è possibile cumulare questo compenso con quello di collaboratore del dirigente scolastico (art. 86 c. 2 lett. e). Oltre a questi, il nuovo contratto non pone altri vincoli e quindi attribuisce direttamente e interamente al collegio docenti la competenza di stabilire obiettivi e i compiti che ciascuna funzione dovrà svolgere sulla base delle esigenze che discendono dal proprio POF, i criteri, il numero, la procedura di scelta e quindi i destinatari di ogni incarico. Il contratto nazionale indica solo due finalizzazioni di ordine generale:
realizzazione e gestione del POF realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Compete quindi al collegio docenti: decidere (e deliberare) innanzitutto i contenuti delle varie funzioni strumentali necessarie alla luce del proprio POF (gli obiettivi che si vogliono raggiungere, che cosa si deve fare e l’impegno di massima previsto, che non potrà essere tradotto in quantità oraria rigida e predefinita); definire il numero complessivo di funzioni necessarie; stabilire i requisiti di accesso; decidere le procedure (ad es.: presentazione delle domande da parte degli interessati, istituzione di una commissione che le compara , presentazione al collegio delle proposte…);deliberare, a conclusione dell’ iter individuato, il conferimento degli incarichi. Spetta invece alla RSU contrattare con il dirigente scolastico i compensi per ciascuna funzione sulla base delle risorse specifiche. E’ evidente che le decisioni del collegio, sia per quanto riguarda il numero che il contenuto dei vari incarichi, possono influenzare i compensi (e viceversa). Non è scontato che i compensi siano uguali a quelli dello scorso anno, né che siano di importo uguale per tutti. Ciascuna scuola decide in autonomia, ma se si decidesse di incrementare notevolmente il numero di funzioni, dovrà di conseguenza diminuire l’ammontare dei relativi compensi. Per maggiore trasparenza e per evitare personalismi, suggeriamo alle RSU di contrattare i compensi da riconoscere a ciascuna funzione, in relazione alle risorse spettanti e alle scelte del collegio, prima che il collegio stesso attribuisca gli incarichi. Non sarebbe infatti “elegante” discutere dei compensi conoscendo già i nomi delle persone destinatarie. A maggior ragione se uno dei destinatari fosse componente della RSU che contratta. Il fatto che il collegio docenti debba “identificare” le funzioni necessarie e, “contestualmente” definire criteri di attribuzione, numero e destinatari (art. 30 c. 2) significa che deve fare “tutte queste cose” e non che le debba fare nello stesso giorno o seduta. Ovviamente compete sempre al dirigente scolastico formalizzare in modo puntuale l’incarico ai docenti individuati dal collegio e esplicitare anche il compenso stabilito dalla contrattazione. Mentre è, a nostro avviso, illegittima l’attribuzione di incarichi da parte del dirigente scolastico a nominativi di docenti da lui individuati così come è inopportuno che il collegio rinunci ad deliberare i criteri di attribuzione degli incarichi. Per contrattare su questa materia non è necessario attendere la sequenza prevista all’art. 83 comma 5 del contratto (che dovrà definire nuovi criteri per la distribuzione delle risorse complessive del fondo) in quanto le risorse specifiche destinate alla retribuzione delle funzioni strumentali sono già note, vincolate a questa finalità e distinte dal resto del fondo. Il nuovo contratto, come detto, demanda tutte le decisioni a livello di scuola. Questo consente di risolvere anche tutta una serie di problemi che si erano presentati negli anni scorsi sulle funzioni obiettivo. Ad esempio cosa fare se la persona incaricata di svolgerla si assenta per un lungo periodo per malattia o altro? Cosa fare in caso di rinuncia (dimissioni dall’incarico) in corso d’anno? Spetta ora al collegio docenti valutare se conferire l’incarico ad altro docente in corso d’anno per portare a termine l’incarico e alla contrattazione definire gli aspetti retributivi caso per caso. E’ sempre competenza del collegio docenti valutare se si ritiene utile, per esempio, una relazione finale sulle attività svolte dalle funzioni strumentali, per rendere l’esperienza patrimonio della scuola e valutare e riprogettare il proprio POF per l’anno successivo. Infine, oltre alle attività che si realizzano con gli incarichi di funzioni strumentali, può esserci da parte del collegio docenti l’esigenza di definire altre attività e/o altri incarichi nell’ambito del POF (referenti di progetti, referenti o coordinatori di laboratori, di indirizzo….). Per rispondere a queste esigenze, sapendo che in questo caso non si tratta più di funzioni strumentali, interviene il fondo dell’istituzione scolastica. Il collegio delibererà sulle esigenze individuate e sulle attività da svolgere e la contrattazione ( art.6, lettera h ) dovrà intervenire per definire i criteri e la misura dei compensi qualora gli incarichi non prevedano una misura oraria.
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