Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
AOODRPU Prot. n. 3026 Bari, 21 dicembre 2007
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle scuole della Regione Puglia
Loro Sedi
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2008/2009.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che sui siti Internet ed Intranet del Ministero della Pubblica Istruzione è in linea la C.M. n. 110, prot. AOODGOS 1032 del 14 dicembre 2007, di pari oggetto, corredata dei relativi allegati. Si rammenta, in via preliminare, che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l’a.s. 2008/2009, è fissato al Mercoledì 30 gennaio 2008.
SCUOLA DELL’INFANZIA
1. Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2008, il terzo anno di età.
2. Possono altresì essere iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio 2009. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa
3. È comunque esclusa la possibilità di iscrivere a scuole dell’infanzia bambini che compiano i tre anni di età dopo il 31 gennaio 2009.
4. L’iscrizione di bambini che compiano il terzo anno dopo tale data è consentita solamente all’interno di sezioni primavera regolarmente costituite e autorizzate.
SCUOLA PRIMARIA
1. Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 agosto 2008;
2. possono iscriversi, altresì, quelli che li compiono entro il 31 dicembre 2008
3. per anticipo, coloro che li compiono entro il 30 aprile 2009.
I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l’alunno alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base alla offerta formativa e agli orari di funzionamento. Le domande di iscrizione sono accolte, entro il limite massimo dei posti disponibili, sulla base dei criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto e resi pubblici prima delle iscrizioni. Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori possono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.
Il dirigente scolastico, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, curerà l’informazione sollecita alle famiglie per consentire altra opzione verso scuola diversa.
ALTRE DISPOSIZIONI DI RILIEVO
Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
Sarà, inoltre, necessario, da parte di tutte le istituzioni scolastiche, curare con la massima tempestività e precisione gli adempimenti concernenti l’anagrafe degli studenti, condizione quest’ultima indispensabile anche per una corretta predisposizione delle dotazioni organiche del personale.
Trasferimenti di iscrizione
In caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, statale o paritaria, successivamente all’iscrizione effettuata, vanno osservate le seguenti istruzioni. La richiesta di trasferimento, debitamente motivata, va inoltrata al dirigente scolastico della scuola in cui è stata presentata l’iscrizione, il quale rilascia al genitore il relativo nulla ostaSi richiama l'attenzione sulla necessità del rilascio del nulla osta da parte della scuola di provenienza, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione, sulla base della disponibilità dei posti, da parte del dirigente scolastico della scuola di destinazione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.
Alunni con cittadinanza non italiana Va precisato che tutti i minori presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno, e sono soggetti all’obbligo di istruzione, se in età di legge, ai sensi dell’art.45 del D.P.R. 31.8.1999, n.394, recante il “Regolamento di attuazione del d.lgs. n. 286/1998 sulla disciplina dell’immigrazione e sulle condizioni dello straniero”. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. Qualora i minori stranieri siano privi di documentazione anagrafica ovvero siano in possesso di documentazione irregolare o incompleta, l’iscrizione viene disposta con riserva. Circa la classe di assegnazione, l’iscrizione va disposta per la classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto delle situazioni analiticamente indicate nel paragrafo 8 della citata C.M. n. 74/2006.
Istruzione parentale I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione, debbono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l’onere di accertarne la fondatezza.
Relativamente, poi, all’esame di idoneità degli alunni che si siano avvalsi dell’istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali e non paritarie, si rinvia alle disposizioni che saranno diramate in materia con l’apposita ordinanza relativa a scrutini ed esami.
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