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La cultura della prevenzione nella scuola

Disponibili on line diversi documenti utili per la gestione della sicurezza nella scuola realizzati nell’ambito del progetto “Sicurezza in cattedra”, patrocinato dall’Ispesl.
Obblighi ed esoneri corsi ex D.Lgs. 195/03
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“Sicurezza in cattedra" patrocinato dall’Ispesl, è un progetto che ha coinvolto in questi anni un gran numero di istituti tecnico-professionali e istituti d’arte in 7 regioni e, partendo da esperienze di collaborazione tra scuole ed istituzioni pubbliche preposte alla tutela della salute dei lavoratori, ha facilitato la costituzione di specifiche reti territoriali in Veneto e Toscana.
Gli obiettivi di questo progetto, nel triennio 2002/2005 e nell’anno scolastico 2006/2007, sono stati quelli di:
- diffondere e sperimentare un percorso formativo integrato con azioni tecnico-organizzative;
- diffondere un modello didattico centrato sulla dimensione emozionale;
- diffondere modelli di gestione del sistema sicurezza nella scuola;
- creare una rete di scuole e istituzioni preposte alla salute e sicurezza.
L’ipotesi di lavoro del progetto era di rendere possibile l’integrazione tra il livello didattico, di pertinenza degli insegnanti, e il livello tecnico-organizzativo, che spetta al Servizio di Prevenzione e Protezione, con il coinvolgimento diretto degli allievi nelle attività di valutazione dei rischi e di gestione della sicurezza nell’istituto.
Nel percorso progettuale di questi anni sono stati realizzati diversi documenti che ora sono liberamente consultabili: manuali, guide, modelli di documenti dedicati alla gestione della sicurezza nella scuola.
Tra questi segnaliamo la “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola”, un manuale prodotto da un gruppo di lavoro costituito da operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e personale della scuola di Veneto e Toscana.
Questo lavoro è una rielaborazione del materiale didattico predisposto per corsi di formazione rivolti alle figure scolastiche preposte alla sicurezza ed è stato sperimentato nell’ambito del progetto “Sicurezza in cattedra”.
Si propone come manuale per la gestione della sicurezza nella scuola ed è rivolto a dirigenti scolastici, responsabili e addetti del Servizio di prevenzione e protezione, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Può anche rappresentare un utile strumento per gli insegnanti nella predisposizione e conduzione di attività didattiche sulla sicurezza sul lavoro.Tra gli altri documenti pubblicati è presente una guida rivolta agli istituti ad indirizzo tecnico-professionale.
La guida è articolata in una prima parte che illustra lo sviluppo della fase sperimentale del progetto e una seconda parte in cui vengono presentate le attività sperimentate e valutate riproponibili, articolate in moduli didattici e in strumenti di gestione della sicurezza.
Infine nei siti delle reti territoriali venete e toscane sono reperibili molti modelli di documenti relativi alla sicurezza:
- check-list relative a diverse problematiche (verifica della correttezza delle procedure di valutazione dei rischi, dei rischi del collaboratore scolastico o del lavoro al videoterminale, check-list di aule didattiche, laboratori, palestre,...);
- Interviste/questionari per il personale scolastico;
- Esempi di procedure (richiesta di acquisto di sostanze e preparati pericolosi o lo stoccaggio, smaltimento dei rifiuti pericolosi,...);
- Indicazioni per la stesura di piani (lotta antincendio, primo soccorso,...);
- Schede anamnestiche;
- Capitolati di sicurezza e esempi di protocollo d’intesa.
Tiziano Menduto
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Di seguito è scaricabile una breve presentazione della Rete di scuole ed agenzie per la sicurezza della provincia di Firenze. Dall'indice della sezione riservata alla Rete (sulla sinistra della pagina), alla voce "Materiali" si accede ad una cartella condivisa nella quale sono presenti documenti vari relativi alla Rete ed alle sue attività.
SCARICA LA PRESENTAZIONESicurezza in Cattedra
Programma Modulo A - Programma Modulo B
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Corsi per ASPP, RSPP e RLS - Programma - Materiali
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Workshop 14 febbraio - Padova |
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Workshop "Sicurezza in cattedra 2006-2007" - Padova 14 febbraio 2008 |
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valutazione del progetto "Scurezza in cattedra 2006-2007" |
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Estratto dal rapporto di ricerca inviato all'ISPESL |
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Obblighi ed esoneri corsi ex D.Lgs. 195/03 |
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Lo schema, messo a punto dal prof. Alberto Cesco Frare, aiuta ad individuare quali sono gli obblighi e quali i possibili esoneri dalla frequenza alle lezioni di alcuni moduli, per ciascun partecipante, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni in materia; si noti comunque che nell'ambito del progetto "Sicurezza in cattedra 2006-2007", per la specificità di alcuni contenuti, è raccomandata la frequenza a tutti i moduli (anche per chi formalmente può essere esonerato), per il valore propedeutico nei confronti delle attività del progetto. |
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Sicurezza in cattedra 2006-2007 |
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Presentazione del progetto Sicurezza in cattedra 2006-2007 |
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Sicurezza in cattedra 2006-2007 |
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Presentazione del progetto Sicurezza in cattedra 2006-2007 |
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Il punto sulla formazione degli operatori di sicurezza sul lavoro
La formazione degli RSPP, degli ASPP, dei datori di lavoro e di tutte le altre figure interessate alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro esige delle regole più precise, una maggiore chiarezza e dei rigorosi controlli. Di Gerardo Porreca. La formazione degli RSPP, degli ASPP, dei datori di lavoro e di tutte le altre figure interessate alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro esige delle regole più precise, una maggiore chiarezza e dei rigorosi controlli.
Di Gerardo Porreca (www.porreca.it)
Di recente la Direzione Generale dell'Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su di una richiesta effettuata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha fornito con la risposta n. 5/2008 del 3/3/2008 dei chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994 e relativo alla facoltà da parte dei datori di lavoro di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. In particolare la richiesta era mirata a conoscere se, nel caso in cui il datore di lavoro volesse avvalersi della facoltà, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994, di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti dall'art. 8-bis del decreto legislativo citato ed introdotti con il D. Lgs. n. 195/2003, e debba seguire i relativi corsi.
Il Ministero del Lavoro, richiamando gli obblighi previsti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994, ha fatto presente che ai datori di lavoro che optano per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione non è richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell’attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall’art. 8-bis, ma solo l’attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997. La risposta fornita dal Ministero del Lavoro appare abbastanza scontata e lo è tanto che forse non era neanche il caso di formulare un interpello sull'argomento considerato che, da una semplice lettura del comma 7 dell'art. 8-bis del D. Lgs. n. 626/1994 sui requisiti professionali degli RSPP e ASPP, emerge chiaramente che il legislatore ha fatto salvo esplicitamente l'applicazione dell''art. 10 summenzionato e di conseguenza sono state fatte salve tutte le procedure nello stesso indicate.
Un argomento invece che sarebbe stato meritevole di un interpello, considerato che dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale non sono state mai fornite indicazioni ed istruzioni in merito, è quello della individuazione dei soggetti formatori abilitati ad organizzare la formazione dei datori di lavoro di cui all'art. 3 del D. M. 16/1/1997. L'art. 10 a proposito indica testualmente che tali corsi debbano essere promossi "anche" dalle associazioni dei datori di lavoro e del significato di tale espressione non è stata mai fornita una interpretazione autentica per cui c'è chi intende che i corsi possano essere organizzati da chiunque ed anche dalle associazioni datoriali medesime, ed in virtù di tale interpretazione qualcuno è arrivato ad organizzare anche corsi a domicilio ed a quattro occhi, e chi invece intende, e questa è ritenuta prevalentemente la interpretazione più corretta e conforme alla legge, che i corsi debbano essere organizzati dando al termine anche il significato di "in collaborazione con" le associazioni datoriali in linea del resto con quanto indicato nell'art. 22 relativo alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza per la quale il legislatore ha preteso esplicitamente la collaborazione con gli organismi paritetici.
Analogamente non altrettanto chiara si presenta la situazione relativa alla formazione ed alla qualificazione degli RSPP e degli ASPP voluta dal D. Lgs. n. 195/2003. Con gli Accordi raggiunti nell'ambito della Conferenza Stato Regioni e province autonome del 26/1/2006 e del 5/10/2006 sono stati forniti degli indirizzi in merito ai contenuti ed alle modalità di realizzazione di tali corsi ma purtroppo si deve riscontrare una diffusa mancanza di conformità agli stessi da parte sia dei soggetti formatori ope legis che di quelli considerati equiparati agli stessi. Basti pensare a quel che è accaduto in merito alla individuazione del termine della norma transitoria di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2003, termine che, già fissato dalla Conferenza Stato Regioni al 14/2/2007, è stato poi portato al 14/2/2008, in virtù di una interpretazione fornita dal Coordinamento delle Regioni nonché a quello che è successo, ancor più grave, per quanto riguarda la formazione trasversale degli RSPP e ASPP e lo svolgimento dei corsi modulo B in comune per tutti i macrosettori ATECO di attività.A proposito di tale ultima formazione trasversale c'è da precisare che l’Accordo del 5/10/2006 stabiliva al punto 2.7 una sperimentazione di durata biennale a partire dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell’accordo del 26/1/2006, avvenuta il 14 febbraio 2006, e quindi già scaduta ed indicava che "Fino alla conclusione della sperimentazione la durata dei moduli è quella prevista nell’accordo del 14 febbraio 2006. La sperimentazione è anche mirata all’individuazione di eventuali unità formative tecniche i cui contenuti possono essere trasversali a più macrosettori. I risultati di tale sperimentazione saranno condivisi con i ministeri che sottoscrivono il presente accordo per eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni".
Nell'Accordo citato del 5/10/2006, quindi, veniva indicata la possibilità di accomunare parte dei moduli B relativi ai vari macrosettori e veniva lasciata, così come già indicato nel punto 2.4.2 dello stesso Accordo, alle Regioni ed alle Province autonome la possibilità di sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi “purché nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori” ed i cui risultati dovevano essere oggetto di condivisione con i ministeri che hanno sottoscritto l'accordo nonché di valutazione e di accettazione da parte della Conferenza Stato Regioni. Non sembra però, purtroppo, che questo sia accaduto e stia accadendo dal momento che è possibile constatare l’iniziativa di alcuni soggetti formatori, anche ope legis, di “inventarsi” e di articolare dei corsi trasversali comuni ai vari macrosettori senza che le Regioni, destinatarie in base all’Accordo della sperimentazione medesima, venissero interpellate ed avessero fornite delle istruzioni in merito.
Si è riscontrata, inoltre, l'assenza di una necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale e la mancanza di un efficiente coordinamento delle varie Regioni, coordinamento che la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, a ciò deputata, non è apparsa in grado di garantire per cui si è autorizzati a pensare che, per quanto riguarda la formazione degli operatori in materia di sicurezza sul lavoro, in Italia siamo davanti ad una vera e propria giungla e si può pertanto concludere che la formazione degli addetti e del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri di tale servizio, nonché la formazione di tutte le altre figure interessate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (dirigenti, preposti, medici competenti, lavoratori e loro rappresentanti per la sicurezza, pontisti, ecc.), esige assolutamente delle regole più precise oltre che una maggiore chiarezza ma soprattutto dei rigorosi controlli che attualmente né lo Stato né le Regioni stanno attuando.
È auspicabile quindi che venga istituito in Italia con la massima urgenza un sistema di vigilanza che operi nel campo della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che inoltre siano stabilite, perché no, delle sanzioni ed anche dei provvedimenti interdittivi e di sospensione delle attività per coloro che non si attengono scrupolosamente alle regole fissate dalla Conferenza Stato Regioni e che questa ha del resto individuate per conto del legislatore, a tutela anche di coloro che svolgono la formazione con la serietà e la professionalità che il caso richiede. Occorre fare assolutamente ciò se non vogliamo vanificare tutti gli obiettivi miranti ad una necessaria ed idonea qualificazione di chi deve operare nel settore della salute e sicurezza sul lavoro e se non vogliamo in fondo disattendere alle disposizioni che il legislatore ha voluto dare con il D. Lgs. n. 195/2003 e quindi agli indirizzi delle direttive europee dalle quali il D. Lgs. stesso è derivato.
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ASPP e RSPP Accordo Stato Regioni
formazione RSPP e linee interpretative
ACCORDO sulla formazione per ASPP e RSPP e per gli "Addetti ai lavori in quota" La Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 ha sancito l'ACCORDO sulla formazione per Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed anche per gli "Addetti ai lavori in quota".
I nuovi percorsi formativi per ASPP e RSPP, sono strutturati in tre moduli: A, B e C.
Modulo A
Costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore.
I contenuti delle attività formative:
sono conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997), recante l'individuazione dei contenuti minimi della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; integrano quelle di cui al D.M. 16 gennaio 1997.
Modulo B
Moduli di specializzazione, i corsi dovranno essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Le durate variano da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore (ATECO) di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.
Modulo C
Corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, durata 24 ore su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali , in attuazione dell' art. 8 bis, comma 4, del d.lgs. 626/9. Per ASSP e RSPP sono previsti anche corsi di aggiornamento (anche con formazione a distanza) che dovranno essere riferiti al settore produttivo di riferimento e orientati verso le innovazioni tecniche/organizzative nel campo delle misure di prevenzione ed all'aggiornamento normativo.
Per i Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione la durata dell'aggiornamento varia da 40 a 60 ore modulabili nell'arco del quinquennio (in media 8 o 12 ore ogni anno) a seconda dei settori di attività
Per gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione la durata è di 28 ore modulabili nell'arco del quinquennio (in media 6 ore ogni anno) per tutti i settori di attività
| È stata presentata la seconda edizione del rapporto “Injuries in the European Union – Statistics summary 2003-2005”. Un resoconto dei principali infortuni mortali e non all’interno dell’Unione Europea.
Il rapporto della Comunità europea sugli incidenti fatali e non offre una visione completa sulla situazione degli infortuni nei vari settori, con dati e statistiche raccolte in 27 paesi membri nell’arco di 3 anni.
Il risultato indica che gli infortuni rappresentano una problematica non indifferente. Infatti 60 milioni di persone ricevono ogni anno cure mediche per colpa di questi incidenti che ne invalidano una buona parte e ne uccidono migliaia, rappresentando la quarta principale causa di morte nella CE.
I posti più rischiosi sono quelli generalmente considerati più sicuri, quelli in cui la soglia dell’attenzione si abbassa. Quindi ne risulta che si rischiano maggiormente infortuni a casa, a scuola, nelle attività ricreative e sportive. Solamente il 20% degli incidenti avviene sul posto di lavoro o in strada.
Il rapporto della Comunità europea sugli incidenti fatali e non offre una visione completa sulla situazione degli infortuni nei vari settori, con dati e statistiche raccolte in 27 paesi membri nell’arco di 3 anni.
Il risultato indica che gli infortuni rappresentano una problematica non indifferente. Infatti 60 milioni di persone ricevono ogni anno cure mediche per colpa di questi incidenti che ne invalidano una buona parte e ne uccidono migliaia, rappresentando la quarta principale causa di morte nella CE.
I posti più rischiosi sono quelli generalmente considerati più sicuri, quelli in cui la soglia dell’attenzione si abbassa. Quindi ne risulta che si rischiano maggiormente infortuni a casa, a scuola, nelle attività ricreative e sportive. Solamente il 20% degli incidenti avviene sul posto di lavoro o in strada.
Le categorie più colpite risultano gli anziani e i bambini, cioè coloro che trascorrono più tempo a casa e con il passare del tempo la situazione non potrà che peggiorare, dato l’innalzamento dell’età demografica. All’interno delle abitazioni, le stanze meno sicure sono risultate i bagni, le cucine e le scale.
Ogni anno 250 milioni di persone muoiono a causa di un incidente. Di questi la gran parte sono appunto anziani con più di 65 anni che muoiono prematuramente a causa di una caduta in casa o per le complicazioni derivanti da un incidente.
Secondo quanto pubblicato nel rapporto, la situazione in Europa non è omogenea. In molti Stati membri non sono ancora entrate in vigore norme e misure di sicurezza che potrebbero prevenire efficacemente questi eventi. Il Paese con il maggior numero di vittime di incidenti fatali è risultato essere la Lituania, mentre al lato opposto si trovano i Paesi Bassi, con un numero di vittime 4 volte inferiore.
Si stima che più di 100 mila vite potrebbero essere salavate ogni anno se ogni nazione dell’UE a 27 riducesse la mortalità dovuta agli incidenti ai livelli dei Paesi Bassi. In Italia si contano 26.500 decessi per incidente ogni anno.
Gli incidenti fatali rappresentano solo una parte. In Europa si calcola che 7 milioni di persone ricevano ogni anno cure mediche ospedaliere a causa di incidenti. La degenza media è di 8 giorni, per un costo ospedaliero complessivo di 15 miliardi. Se si aggiungono costi indiretti dovuti al lavoro perso, assicurazioni e altro, la spesa totale risulta molto maggiore.
Complessivamente, tutte le persone che si sono infortunate nell’Unione Europea hanno trascorso 50 milioni di giorni in ospedale, e nel 75% dei casi l’incidente era avvenuto in casa o nell’attività ricreativa. Per ogni persona ricoverata a causa di un incidente automobilistico, 6 lo sono per un incidente avvenuto a casa o nel tempo libero. Tra gli sport, il calcio risulta quello più pericoloso.
Federica Gozzini
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Firmato dal Capo dello Stato il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il decreto legislativo che riordina la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ora, per l’entrata in vigore, manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Definitivo passaggio istituzionale per il nuovo decreto legislativo che riordina la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo ha firmato il 9 aprile.
Ora, per l’entrata in vigore, manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (momento in cui verrà stabilito il numero del decreto).
All’entrata in vigore definitiva manca ora la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto norma tutti gli aspetti della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: dall’istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro all’individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché ai requisiti della delega di funzioni.
Individua gli obblighi e le responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione; definisce l’oggetto e le modalità di valutazione del rischio; la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio.
Ribadisce l’obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore; stabilisce i titoli e i requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi; le modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali e infine il nuovo apparato sanzionatorio.
"È stato introdotto" ha affermato il ministro della salute Turco "il libretto sul rischio sanitario, è stato rafforzato il rapporto tra luogo di lavoro e Asl, é stata rinvigorita la figura del medico competente ed è stata promosso l'attività per la formazione dei datori di lavoro".
I sottosegretari dei ministeri della Salute e del Lavoro, Patta e Montagnino hanno sottolineato come con questa legge si cerchi di contrastare gli incidenti sul lavoro puntando sulla prevenzione, sulla informazione e sulla formazione dei lavoratori. Secondo i due sottosegretari occorreva infatti fare in modo che "tutti i lavoratori e tutti i luoghi di lavoro fossero tutelati da condizioni di lavoro sicure e contemporaneamente che fossero create condizioni vantaggiose per le imprese che scelgono l'adeguamento agli adempimenti prescritti".
Per l‘aspetto della prevenzione e formazione, l’Inail ha sottolineato alcune novità che saranno introdotte dal nuovo decreto.
Investimenti e prevenzione. Sulla base dell'articolo 11, L'INAIL finanzierà progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese come anche progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. L'adozione di buone prassi da parte delle imprese costituirà criterio di priorità per l'accesso al finanziamento.
Fondo di sostegno. Presso l'INAIL sarà costituito un fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 52). Il fondo opererà a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello.
In particolare, il fondo finanzierà le attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione. Finanzierà le attività di formazione rivolte ai datori di lavoro delle piccole e medie imprese, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori stagionali del settore agricolo e ai lavoratori autonomi. È previsto inoltre il sostegno delle attività degli organismi paritetici.
Sul fronte degli obblighi per le imprese non in regola, sono stati previsti tre mesi in più di tempo per adempiere agli obblighi connessi alle norme sulla valutazione del rischio.
Lo stesso Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee, Bonino, e del Ministro della salute, Turco, ha approvato anche uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva comunitaria 2006/121 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.
Direttiva che è stata emanata al fine di armonizzare la precedente disciplina comunitaria con il Regolamento (CE) 1907/2006, entrato in vigore il 1° giugno 2007 e che ha individuato nuove procedure per la gestione delle sostanze chimiche presenti nel territorio comunitario a partire dal 1° giugno di quest’anno.
Il provvedimento verrà ora trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni e alle Commissioni parlamentari per il parere.
Pietro de' Castiglioni
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