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Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia
Direzione Generale
Si segnala che il MIUR - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione,
la Partecipazione e
la Comunicazione -, ha emanato
la C.M. 31.07.2008 prot.n. 3602/PO reperibile sul sito : www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008, con la quale evidenzia importanti innovazioni in materia di sanzioni disciplinari e di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia, che si raccomanda alle SS.LL. di voler attuare garantendone la puntuale applicazione all’interno del proprio Istituto. La richiamata C.M. contiene le norme e le procedure di riferimento previste dal D.P.R. n. 249/98 relativo allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, combinate con quanto disposto dal D.P.R. n. 235/07, adottato per adeguare e migliorare lo Statuto e per fornire alle Istituzioni scolastiche “ uno strumento concreto sia di carattere educativo che sanzionatorio “ a cui riferirsi per consolidare ulteriormente le azioni di prevenzione e di contrasto a qualsiasi atto e/o comportamento di violenza e per promuovere un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, “dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita” personali e sociali.
Le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 235/07 impongono alle singole Istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i Regolamenti di istituto che dovranno individuare:
- le mancanze disciplinari;
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Per maggiore chiarezza la C.M. 31.07.2008 prot.n. 3602/PO, propone una classificazione esemplificativa, ma non esaustiva, delle sanzioni disciplinari, secondo un crescendo di gravità che i Regolamenti delle Istituzioni Scolastiche dovranno specificare in ordine a quanto previsto da: comma 1, comma 8, comma 9, 9 bis e 9 ter ,dell’art 4 del. D.P.R. n. 235/07. La richiamata C.M. tratta diffusamente la materia delle impugnazioni delle sanzioni disciplinari come delineata dall’art. 5 del D.P.R. n. 235/07, ribadendo che essa è finalizzata a garantire, unitamente al diritto di difesa degli studenti, la snellezza e la rapidità del procedimento che deve svolgersi e concludersi nei modi e termini previsti dalla Legge 7 Agosto 90 n.241.
A tutela degli interessi delle Studentesse e degli Studenti e contro le sanzioni disciplinari, la norma di cui al comma 1 dell’art.5 del D.P.R. n. 235/07 ammette ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ad un apposito Organo di Garanzia costituito all’interno della Scuola; inoltre la stessa norma, al comma 3 dell’art.5, ha previsto una ulteriore fase impugnatoria affidata ad un Organo di Garanzia Regionale , presieduto dal Direttore Generale di ciascun U.S.R, “ competente a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto” e, per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, già costituito con DDG n 1344 dell 8.2.2008.
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