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Fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia tornano a 7 ore.
Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi
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Pubblichiamo il testo messo in rete dal ministro Brunetta del Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2009 relativo alle fasce orarie di reperibilità per le assenze per malattia. Nel testo si precisa che le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
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