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1. Scuola dell’infanzia
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine1 che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2011 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2012.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2011.
Nel prosieguo quando si fa riferimento a “bambini”, “alunni”, “allievi”, “studenti”, ecc. si intendono, ovviamente, entrambi i generi.
Al fine di garantire qualità, flessibilità e specificità all'offerta educativa con riferimento alla particolare fascia di età, l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento n. 89:
· alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
· alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.
Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello previsto, è consentita, in via straordinaria, anche l’iscrizione di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre unità per sezione. L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d’intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.
Come è noto, gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50.
Al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, è prevista per l’anno scolastico 2011-2012 la prosecuzione delle “sezioni primavera” in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo si fa riserva di apposite comunicazioni e istruzioni.
Per una razionale ed equilibrata distribuzione dell’offerta educativa nelle diverse realtà territoriali, si ritiene opportuno richiamare l’art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 89/2009 che così recita:
”L’istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso”.
2. Scuola primaria
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale2:
- debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2011;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2012. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 4).
2 La previsione normativa contenuta nell’art. 155 c. c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”. Cfr anche la nota del Dipartimento dell’istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale, che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno).
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che, in base agli elementi in possesso delle singole istituzioni scolastiche, dovranno essere portate a conoscenza dei genitori all’atto dell’iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.
Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che gli alunni esterni, obbligati all’iscrizione alla scuola primaria, debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico
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